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Sez. 1, Sentenza n. 2089 del 26/02/1998 (Rv. 513054 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI | Controversia contro gli eredi dell'obbligato al versamento dell'assegno - Procedimento camerale - Appello proposto con citazione - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513054-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI

La controversia a norma art. 9 bis della legge 1 dicembre 1970, n, 898 fra l'ex coniuge divorziato e gli eredi dell'obbligato avente ad oggetto l'aumento dell'assegno liquidato con la sentenza di divorzio ha natura divorzile e, come tale, deve essere trattata con il rito camerale. Consegue che proposto appello nelle forme ordinarie e, dunque, con citazione è inammissibile quando il deposito di tale atto in cancelleria avviene oltre il termine di cui agli artt. 737 ss cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)