Sez. 1, Sentenza n. 1786 del 06/03/1996 (Rv. 496167 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Provvedimento di modifica delle condizioni della separazione - Erronea adozione della forma di sentenza anziché di decreto - Irrilevanza - Impugnazione - Reclamo alla Corte d'Appello.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ
Il procedimento per la modificazione dei provvedimenti della separazione riguardanti i coniugi e la prole, regolato dall'art. 710 cod. proc. civ., nel testo introdotto con la legge n. 331 del 1988, costituisce un procedimento camerale che si conclude con un decreto motivato, soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., ancorché erroneamente emesso sotto forma di sentenza, dovendo applicarsi, anche nell'indicata ipotesi, la disciplina dei provvedimenti camerali da adottare con decreto, prevista in via generale dalla legge
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 23/07/1988 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)