Sez. 1, Sentenza n. 10852 del 17/12/1994 (Rv. 489270 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI | Provvedimento del Tribunale - Reclamo - Decreto della Corte di Appello - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI
Il procedimento di revisione delle disposizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio concernenti gli assegni di divorzio e di mantenimento dei figli, regolato dall'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, costituisce un procedimento camerale che si conclude con un decreto motivato, soggetto a reclamo nel termine perentorio di dieci giorni, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., dinanzi alla Corte d'Appello, il cui provvedimento è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)