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Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13559 del 24/06/2005 (Rv. 581405 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE | Riparto degli affari civili e penali tra giudice civile e giudice penale - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di impugnazione del verbale di accertamento della guida in stato di ebbrezza decisa con sentenza del giudice di pace in sede civile.
Stato
decisa il 2005-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581405-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE

Il giudice civile e il giudice penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano l'identico potere giurisdizionale e, quindi, l'individuazione delle rispettive sfere di attribuzione non pone una questione di giurisdizione, sulla quale debbano pronunciarsi le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con il quale il ricorrente aveva denunciato il difetto di giurisdizione in riferimento alla sentenza di un giudice di pace, di rigetto dell'impugnazione del verbale di accertamento della violazione dell'art. 186 del secondo comma del codice della strada - guida in stato di ebbrezza - che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere decisa dal giudice in sede penale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 102, Cod. Strada art. 186 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)