Sez. 1, Sentenza n. 971 del 30/01/1998 (Rv. 512089 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Natura e funzioni - Effetto restitutorio - Esclusione - Revocatoria della vendita di un immobile - Concorrente azione di inefficacia dell'ipoteca concessa ad un terzo - Pregiudizialità della prima ex art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
La revocatoria fallimentare, avente una funzione del tutto analoga alla revocatoria ordinaria, costituisce un mezzo straordinario di reintegrazione della responsabilità patrimoniale di un imprenditore commerciale fallito, illimitata ed a favore dei creditori concorrenti, basato sulla dichiarazione di inefficacia che investe l'intero oggetto dell'atto nei confronti di tutti i creditori anteriori o posteriori. Essa, a differenza da altri istituti (quali, ad esempio, il riscatto), non ha carattere restitutorio, ossia non comporta una reale restituzione alle attività fallimentari del bene oggetto del negozio giuridico revocato, ma, senza comportare variazione nella titolarità dei diritti, afferma il potere del curatore fallimentare di disporre dei diritti stessi, appartengano essi al fallito, che ne sia rimasto titolare, o ad altri che ne abbiano assunto la titolarità. Ne consegue che, nel caso in cui l'organo fallimentare (nella specie, l'amministrazione grandi imprese in crisi di una società) convenga in due diversi giudizi uno stesso soggetto, una volta per ottenere la revocatoria fallimentare di un atto di compravendita immobiliare intervenuto tra il fallito ed il convenuto ed, un'altra volta, per sentir dichiarare l'inefficacia dell'ipoteca concessa ad un terzo dal fallito sull'immobile oggetto della menzionata compravendita, non esiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, che imponga la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., tra la prima e la seconda causa, in quanto la domanda che è oggetto della prima causa non tende ad una pronunzia traslativa del bene, bensì alla dichiarazione di inefficacia dell'atto di trasferimento del bene stesso nei confronti dei creditori fallimentari (la S.C. ha così annullato il provvedimento di sospensione della seconda causa, in attesa della soluzione della prima, emesso dal giudice di merito sull'erroneo presupposto che l'amministrazione straordinaria dell'impresa in crisi, se non fosse entrata nella proprietà del bene compravenduto, non avrebbe potuto agire per l'inefficacia dell'ipoteca concessa sul medesimo bene dalla stessa impresa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)