diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 1740 del 26/01/2007 (Rv. 594895 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revocatoria fallimentare - Opposizione all'esecuzione del terzo titolare di ipoteca - Contemporanea pendenza - Pregiudizialità - Insussistenza - Sospensione necessaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594895-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di sospensione necessaria del processo, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 295 cod. proc. civ. nel rapporto tra il giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare proposta contro l'acquirente di un immobile già di proprietà del fallito e l'opposizione all'esecuzione promossa da un terzo che abbia iscritto ipoteca sul medesimo bene; infatti, non solo non ricorre l'identità tra i soggetti, ma, per aversi pregiudizialità-dipendenza, l'azione pregiudiziale dovrebbe avere effetti restitutori, mentre il soggetto nei cui confronti è stata promossa l'esecuzione da parte del terzo non perde, a seguito di accoglimento dell'azione revocatoria, la titolarità del bene in se, ne il terzo il titolo per agire su tale bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)