diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8584 del 01/10/1996 (Rv. 499839 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Fondamento e condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499839-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. non basta che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che tra due cause tra gli stessi soggetti e prospettanti la medesima questione di diritto relativa all'inclusione della maggiorazione prevista per il lavoro notturno, in turni, nella base di calcolo di tredicesima, quattordicesima, ferie e festività, ma con riferimento a periodi di tempo diversi, esista un rapporto di pregiudizialità, ammettendo, invece, un rapporto di connessione impropria inidonea a determinare la sospensione necessaria del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)