Sez. 2, Sentenza n. 2435 del 14/03/1988 (Rv. 458203 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - RECESSO EX ART. 1385, SECONDO COMMA, COD. CIV. - PORTATA - PRESUPPOSTO - EFFETTI - MANCANZA DI CONTESTAZIONI DELLO INADEMPIMENTO CIRCA LA SUSSISTENZA O L'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE PER EFFETTO DELL'ESERCIZIO DEL RECESSO - ADESIONE DELLA PREDETTA PARTE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - RECESSO EX ART. 1385, SECONDO COMMA, COD. CIV. - PORTATA - PRESUPPOSTO - EFFETTI - MANCANZA DI CONTESTAZIONI DELLO INADEMPIMENTO CIRCA LA SUSSISTENZA O L'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE PER EFFETTO DELL'ESERCIZIO DEL RECESSO - ADESIONE DELLA PREDETTA PARTE - IRRILEVANZA.*
Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. configura uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria - quale Determinazione convenzionale del danno risarcibile - e postula necessariamente l'inadempimento dell'altro contraente, di cui quello non inadempiente può avvalersi in luogo dell'Azione di adempimento o di quella generale di risoluzione previste dallo art. 1453, primo comma, cod. civ.. ne consegue che, in Mancanza di contestazioni del contraente asserito inadempiente circa la sussistenza o l'importanza dell'inadempimento, l'Esercizio del recesso comporta l'effetto risolutivo indipendentemente dall'adesione del contraente inadempiente. (V 6482/80, mass n 410241).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)