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Sez. 2, Sentenza n. 18266 del 06/09/2011 (Rv. 618986 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. - Risoluzione di diritto del contratto - Riconducibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618986-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. civ., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)