Sez. 2, Sentenza n. 18266 del 06/09/2011 (Rv. 618986 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. - Risoluzione di diritto del contratto - Riconducibilità - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. civ., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)