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Sez. 3, Sentenza n. 2235 del 08/05/1978 (Rv. 391622 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO - MERA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO NON FAVORITO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391622-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO - MERA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO NON FAVORITO - INSUFFICIENZA.*

L'Obbligo di precedenza, sancito dall'art 105 del codice stradale, puo venir meno, per effetto della cosiddetta precedenza di fatto, solo qualora il veicolo non favorito giunga con un tale anticipo allo incrocio da rendere certo il compimento della manovra di attraversamento senza interferire nel percorso del veicolo favorito, che affronti l'incrocio medesimo con moderata velocita e normale prudenza. Pertanto, il conducente del veicolo non favorito non puo ritenersi affrancato da ogni addebito per le conseguenze dannose della sua violazione dell'altrui diritto di precedenza per il solo fatto di aver segnalato la propria manovra. (V 3211/74, mass n 371729; (V 2111/72, mass n 359344).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)