Sez. 2, Sentenza n. 3211 del 28/10/1974 (Rv. 371729 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - PORTATA DEL PRINCIPIO - PRECEDENZA DI FATTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - PORTATA DEL PRINCIPIO - PRECEDENZA DI FATTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La norma che sancisce l'osservanza della precedenza e assoluta ed incondizionata: la cosiddetta precedenza di fatto, costituendo una eccezione a tale regola fondamentale, in tanto puo ammettersi in quanto il veicolo non favorito dalla regola sulla precedenza goda di un tale anticipo nel pervenire all'incrocio da rendere certo il compimento della manovra senza interferenza nel percorso di altro veicolo. (Conf 2111'72, mass n 359344).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)