Sez. U, Sentenza n. 3072 del 08/05/1986 (Rv. 446083 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEI PREDETTI - CONDIZIONI - INOSSERVANZA - NULLITÀ - RILEVABILITÀ E DEDUCIBILITÀ IN OGNI FASE E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - SENTENZA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DI DETTO OBBLIGO.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEI PREDETTI - CONDIZIONI - INOSSERVANZA - NULLITÀ - RILEVABILITÀ E DEDUCIBILITÀ IN OGNI FASE E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - SENTENZA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DI DETTO OBBLIGO.*
In tema di dichiarazione dello stato d'adottabilità, l'inosservanza dell'art. 12 della legge 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui fa Obbligo di convocare, oltre ai genitori, anche i parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e di cui sia nota la residenza, determina, in relazione alla essenzialità di detto adempimento per l'acquisizione dei dati necessari alla valutazione dell'interesse del minore, una nullità deducibile e rilevabile anche d'ufficio in ogni fase e grado del giudizio d'opposizione avverso la suddetta dichiarazione. Peraltro, anche in tale giudizio d'opposizione, trovano applicazione i principi generali sulla disciplina delle impugnazioni e delle preclusioni derivanti dalla formazione del giudicato interno, e, pertanto, quando sia intervenuta nel corso del giudizio stesso una sentenza che abbia negato quell'Obbligo in modo espresso, ovvero implicitamente, escludendone i presupposti di fatto (rapporti significativi fra i minori ed i parenti, nonché conoscenza della residenza di questi ultimi), la successiva deducibilità e rilevabilità della indicata nullità, al pari di quella derivante dall'omessa notificazione ai parenti del decreto dichiarativo della adottabilità (prevista dall'art. 15 della citata legge sempre con riferimento al caso in cui concorrano detti presupposti), trova ostacolo nella mancata proposizione d'impugnazione avverso lo accertamento negativo contenuto nella pronuncia medesima. (Conf 3985/83, mass n 428921; (Conf 443/81, mass n 410919; (contra 2737/83, mass n 427640; (contra 4848/82, mass n 422849; (contra 2006/80, mass n 405638).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)