Sez. 3, Sentenza n. 376 del 08/02/1974 (Rv. 368052 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL PRETORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE PER RAGIONI DI VALORE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE - CONFLITTO NEGATIVO - CONFIGURABILITA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - PROPONIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL PRETORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE PER RAGIONI DI VALORE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE - CONFLITTO NEGATIVO - CONFIGURABILITA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - PROPONIBILITA.*
Nel caso in cui il tribunale, al quale il pretore abbia rimesso, per ragioni di Competenza per valore, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dallo stesso pretore, ritenga, a sua volta, di essere funzionalmente incompetente, si configura un'ipotesi di conflitto virtuale negativo di Competenza per materia, per cui puo essere richiesto, ai sensi dell'art 45 cod proc civ, il regolamento di Competenza d'ufficio. (Conf 2466'72, mass n 359934).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)