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Sez. 3, Sentenza n. 2466 del 18/07/1972 (Rv. 359934 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE O PER TERRITORIO DA PARTE DEL GIUDICE ADITO PER PRIMO - DISCONOSCIMENTO IMPLICITO DELLA PROPRIA COMPETENZA FUNZIONALE - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL SECONDO GIUDICE - AMMISSIBILITA - APPLICAZIONE DEI SUDDETTI PRINCIPI IN TEMA DI DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.*
Stato
decisa il 1972-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359934-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE O PER TERRITORIO DA PARTE DEL GIUDICE ADITO PER PRIMO - DISCONOSCIMENTO IMPLICITO DELLA PROPRIA COMPETENZA FUNZIONALE - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL SECONDO GIUDICE - AMMISSIBILITA - APPLICAZIONE DEI SUDDETTI PRINCIPI IN TEMA DI DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER VALORE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.*

Il regolamento di Competenza di ufficio e ammissibile anche nel caso in cui il primo giudice, pur essendosi dichiarato incompetente per ragione di valore o di territorio, abbia, sia pure senza prenderlo in diretto esame, disapplicato in concreto uno dei titoli di Competenza inderogabile. In particolare, quando la pronunzia da parte del giudice primieramente adito, di incompetenza per valore, presupponga ed implichi il disconoscimento della propria Competenza funzionale ex art 645 cod proc civ in ordine alla opposizione alla emessa ingiunzione, e quindi la risoluzione in senso negativo di quest'ultima questione, il secondo giudice il quale rileva che la Competenza spettava funzionalmente al primo giudice, solleva un conflitto negativo di Competenza, che giustifica il regolamento di ufficio. (Conf 920'71, mass n 350828).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)