Sez. U, Sentenza n. 2319 del 30/03/1983 (Rv. 427170 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - DEI GIUDIZI DAVANTI AL TRIBUNALE - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE A QUELLO ORDINARIO - POTERE DI DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RIPARTIZIONE DI COMPITI CON IL COLLEGIO - QUESTIONE DI COMPETENZA E GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DELL'ART. 20 TERZO COMMA DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - DEI GIUDIZI DAVANTI AL TRIBUNALE - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE A QUELLO ORDINARIO - POTERE DI DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RIPARTIZIONE DI COMPITI CON IL COLLEGIO - QUESTIONE DI COMPETENZA E GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DELL'ART. 20 TERZO COMMA DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Qualora la Corte d'appello, in Sede di gravame avverso pronuncia resa con il rito del lavoro dal giudice istruttore del tribunale, in funzione di giudice unico, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 20 terzo comma della legge 11 agosto 1973 n. 533, disponga il passaggio dal rito speciale a quello ordinario, ritenendo che la controversia non rientri fra quelle contemplate dall'art. 409 cod. proc. civ., nel testo fissato dall'art. 1 della citata legge, non si verifica una situazione di nullità per difetto di giurisdizione della pronuncia del suddetto giudice monocratico, tenuto conto che questi non configura un ufficio giudiziario nuovo e diverso rispetto al tribunale, e che ogni questione sulla ripartizione dei compiti fra l'uno e l'altro, all'interno dello stesso ufficio, non pone problemi né di giurisdizione, né di Competenza in senso proprio. Tale principio manifestamente non pone la citata disposizione transitoria in contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione, perché, in considerazione dell'indicata qualità del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, resta esclusa la configurabilità di una sottrazione delle parti al giudice naturale previsto dall'ordinamento, ovvero di una lesione del loro diritto di difesa. (V 927/75, mass n 374316).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)