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Sez. L, Ordinanza n. 284 del 14/05/1986 (Rv. 446172 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DICHIARATIVO DELLA COMPETENZA DEL G.I. EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446172-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DICHIARATIVO DELLA COMPETENZA DEL G.I. EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Il concetto di Competenza che rileva ai fini della proponibilità del regolamento non comprende tutte le questioni che attengono alla ripartizione di compiti ed attribuzioni tra Sezioni o magistrati dello stesso ufficio giudiziario (cosiddetta Competenza interna). È, pertanto, inammissibile il regolamento di Competenza proposto avverso il provvedimento con cui il tribunale, quale organo collegiale, declini la propria "Competenza" in favore del G.i., in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 11 agosto 1973 n. 533, atteso che detto giudice monocratico non è un ufficio giudiziario diverso dal tribunale e che ogni questione sulla ripartizione dei compiti tra l'uno e l'altro, all'interno dello stesso ufficio, non pone problemi né di giurisdizione né di Competenza in senso proprio. (V 2224/85, mass n 440105; (V 2319/83, mass n 427170; (V 3153/80, mass n 406945).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)