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Sez. L, Sentenza n. 2224 del 29/03/1985 (Rv. 440105 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE - DECISIONE DELLA CAUSA DA PARTE DEL COLLEGIO DEL TRIBUNALE INVECE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - INVALIDITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440105-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE - DECISIONE DELLA CAUSA DA PARTE DEL COLLEGIO DEL TRIBUNALE INVECE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - INVALIDITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

La decisione della causa in primo grado da parte del collegio del tribunale, anziché del giudice istruttore assurto a giudice unico della decisione per la norma transitoria di cui all'art. 20, terzo comma, della legge n. 533 del 1973 non configura una violazione delle norme sulla Competenza del giudice, bensì una irregolarità processuale che incide semplicemente sulla ripartizione del lavoro nell'ambito dello stesso ufficio senza pertanto inficiare la validità della sentenza. (V 2319/83, mass n 427170; (V 6664/81, mass n 417523; (V 3153/80, mass n 406945; (V 2271/79, mass n 398613; (V 2198/78, mass n 391587; (V 927/75, mass n 374316).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)