Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 28/07/1975 (Rv. 376960 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - ASSISTENZA - RIVALSA DELL'INAM - COMUNICAZIONI DELL'ISTITUTO AL TERZO RESPONSABILE DELLA AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA E DELLE VOLONTA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI REGRESSO - CERTEZZA ED AUTOMATISMO DELLE SUCCESSIVE PRESTAZIONI - PRESUPPOSTI EX ART 1916 COD CIV - SUSSISTENZA - SUCCESSIVI ACCORDI DEL TERZO RESPONSABILE CON IL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - ASSISTENZA - RIVALSA DELL'INAM - COMUNICAZIONI DELL'ISTITUTO AL TERZO RESPONSABILE DELLA AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA E DELLE VOLONTA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI REGRESSO - CERTEZZA ED AUTOMATISMO DELLE SUCCESSIVE PRESTAZIONI - PRESUPPOSTI EX ART 1916 COD CIV - SUSSISTENZA - SUCCESSIVI ACCORDI DEL TERZO RESPONSABILE CON IL DANNEGGIATO - IRRILEVANZA.*
Nelle assicurazioni sociali, quando l'istituto (nella specie, INAM) comunica al terzo responsabile che il caso e stato ammesso alla assistenza e agli indennizzi e lo preavverte della volonta di esercitare il diritto di surroga, la certezza e l'automatismo delle successive prestazioni sono elementi sufficienti ad integrare i presupposti richiesti dall'art 1916 cod civ, donde l'impossibilita per il terzo responsabile, di opporre eventuali successivi accordi intervenuti con il danneggiato. (V 293/73, mass n 362175).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)