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Sez. 3, Sentenza n. 293 del 29/01/1973 (Rv. 362175 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE - SURROGAZIONE DELL'INAIL - PAGAMENTI DIRETTI AL DANNEGGIATO - INOPPONIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362175-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE - SURROGAZIONE DELL'INAIL - PAGAMENTI DIRETTI AL DANNEGGIATO - INOPPONIBILITA - CONDIZIONI.*

Quando l' Inail comunica al terzo responsabile che il sinistro e stato ammesso all'indennizzo e lo preavverte dell'intenzione di avvalersi del diritto di surroga, la certezza e l'automatismo della successiva liquidazione sono elementi sufficienti ad integrare i presupposti richiesti dall'art 1916 cod civ ed a salvaguardare il diritto dell' istituto, rendendo disponibili nei suoi confronti gli eventuali pagamenti che il responsabile faccia direttamente al danneggiato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)