Sez. 3, Sentenza n. 5135 del 22/05/1998 (Rv. 515722 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Valutazione equitativa - Potere discrezionale del giudice di merito - Sussistenza - Incensurabilità in cassazione - Criteri di orientamento - Triplo della pensione sociale - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI
Nella valutazione dei danni futuri il criterio della valutazione equitativa costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, potendo il detto giudice assumere come criterio di orientamento quello del triplo della pensione sociale indicato nell'art. 4 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)