Sez. 3, Sentenza n. 1389 del 14/02/1997 (Rv. 502441 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Valutazione equitativa - Potere discrezionale del giudice di merito - Sussistenza - Incensurabilità in cassazione - Criteri di orientamento - Triplo della pensione sociale - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI
Nella liquidazione dei danni futuri, il criterio della valutazione equitativa costituisce una facoltà discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, del giudice di merito il quale può assumere come criterio di orientamento quello del triplo della pensione sociale indicato nell'art. 4, comma terzo D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito in Legge 26 febbraio 1977 n. 39.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)