Sez. 1, Sentenza n. 27107 del 17/04/2026 Ud. (dep. 17/07/2026) Rv. 290273-01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') | Richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa presentata dopo la conclusione del giudizio di appello - Ordinanza di rigetto - Impugnazione unitamente alla sentenza - Esclusione - Impugnazione autonoma - Necessità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA')
In tema di impugnazioni, l'imputato che abbia avanzato richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa dopo la conclusione del giudizio di appello è tenuto ad impugnare l'ordinanza di rigetto non unitamente alla sentenza, ma separatamente, nei relativi termini di legge. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi con i quali l'imputato, nel giudizio di legittimità relativo alla sentenza di condanna, aveva impugnato l'ordinanza di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa, sul rilievo che l'eventuale fondatezza della doglianza non avrebbe potuto comunque condurre all'annullamento della sentenza, non essendo configurabile un vizio del procedimento di secondo grado).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 42, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 53, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 54 com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 15 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)