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Sez. 4, Sentenza n. 8166 del 12/02/2026 Cc. (dep. 02/03/2026) Rv. 289556-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') | Provvedimento di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, emesso nel corso di giudizio conclusosi con sentenza di patteggiamento - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289556-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA')

In tema di impugnazioni, l'ordinanza reiettiva della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa, pronunciata nel corso di un giudizio conclusosi con sentenza di patteggiamento, è ricorribile per cassazione nei soli casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., atteso che l'accordo intervenuto tra le parti osta alla configurabilità, anche in astratto, di uno svantaggio processuale in capo al ricorrente conseguente alla decisione giudiziale di diniego.

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 150 art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 150 art. 44 com. 2, Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 150 art. 44 com. 3, Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 150 art. 48, Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 150 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)