Sez. L, Sentenza n. 20146 del 23/09/2010 (Rv. 615782 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Cessazione del rapporto di lavoro - Conciliazione giudiziale relativa alle conseguenze patrimoniali - Negozio transattivo - Natura novativa - Configurabilità - Conseguenze - Esclusione dell'obbligo contributivo regolato dalla legge n. 169 del 1963 - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
In tema di obblighi previdenziali, qualora sia intervenuta una conciliazione giudiziale relativa alla definizione delle pendenze riconducibili alla cessazione ed estinzione del rapporto di lavoro subordinato sottostante, il negozio transattivo stipulato ha le parti ha natura novativa in quanto costituisce l'unica ed originaria fonte dei diritti e degli obblighi successivi alla risoluzione. Ne consegue che le somme dovute al lavoratore, ancorché aventi natura retributiva sono disancorate dal preesistente rapporto, con l'ulteriore conseguenza che, nella vigenza dell'art. 12 della legge n. 169 del 1963, applicabile "ratione temporis" tale importo non può essere computato per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1976, Cod. Civ. art. 2116 com. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)