Sez. U, Sentenza n. 4477 del 13/04/1992 (Rv. 476743 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere | Occupazione appropriativa - Indebita apprensione da parte della P.A. del fondo del privato - Irreversibile destinazione nella costruzione di un'opera - Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Permanenza del diritto di proprietà del privato - Tutela possessoria e petitoria davanti al giudice ordinario - Sussistenza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere
La cosiddetta occupazione appropriativa, discendente dall'indebita apprensione da parte della Pubblica amministrazione del fondo del privato e dalla sua irreversibile destinazione nella costruzione di un'opera, postula la dichiarazione di pubblica utilità di tale opera, per il necessario riscontro della rispondenza della medesima agli interessi generali. In difetto di detto requisito, pertanto, il privato non perde il diritto di proprietà e può agire davanti al giudice ordinario per il recupero del bene, in via tanto petitoria quanto possessoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)