Sez. 1, Sentenza n. 2194 del 11/03/1997 (Rv. 502967 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO | Occupazione di urgenza - Annullamento della dichiarazione di p.u. da parte del giudice amministrativo - Nuova dichiarazione - Sanatoria dell'occupazione - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO
L'illegittimità dell'occupazione di urgenza di fondi privati per la realizzazione di opera pubblica, disposta in base a dichiarazione di pubblica utilità annullata dal giudice amministrativo, non può essere sanata da una successiva nuova dichiarazione, conseguendone che l'avvenuta trasformazione della proprietà privata con la realizzazione dell'opera pubblica, comporta il diritto al risarcimento del danno per occupazione appropriativa.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 622 art. 3 com. 65 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)