Sez. U, Sentenza n. 3154 del 02/04/1987 (Rv. 452242 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
L'inserimento del lavoratore subordinato nell'ambito della organizzazione di un ente pubblico non economico ed in correlazione delle sue attività (nella specie, opera universitaria di Pisa) determina la Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a prescindere dalle modalità con cui il dipendente sia stato assunto, nonché dall'eventuale assoggettamento del rapporto stesso alla disciplina contrattuale (individuale o collettiva) di tipo privatistico. (V 947/83, mass n 425717; (V 2467/82, mass n 420326).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)