Sez. U, Sentenza n. 9235 del 07/09/1990 (Rv. 469222 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DELL'ATTO DI NOMINA, MANUALITÀ DELLE MANSIONI E MANCANZA DI STABILITÀ - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA DELL'ATTO DI NOMINA, MANUALITÀ DELLE MANSIONI E MANCANZA DI STABILITÀ - IRRILEVANZA.*
Alla configurabilità del rapporto d'impiego pubblico - con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - non ostano né la Mancanza dell'atto formale di nomina, né la manualità delle mansioni, né la Mancanza di stabilità, qualora risulti il continuativo e non occasionale inserimento del lavoratore, in regime di subordinazione, nell'organizzazione pubblica dell'ente. (V 3602/89, mass n 463554; (V 3154/87, mass n 452242; (V 5681/80, mass n 409529).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)