Sez. 1, Sentenza n. 22108 del 28/10/2010 (Rv. 614489 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione di area giardino pertinente a fabbricato - Indennità di esproprio - Criterio differenziale di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 - Inapplicabilità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'indennità di espropriazione parziale di un'area (nella specie, giardino), non edificabile, annessa o pertinente ad un fabbricato di civile abitazione, non va liquidata sulla base della differenza fra il valore unitario dei beni prima dell'espropriazione e il valore della porzione residua, dal momento che il criterio di stima differenziale previsto dall'art. 40 del r.d. n. 2359 del 1865 per l'espropriazione parziale è inapplicabile quando non sia possibile considerare le due aree in modo unitario, stante la diversità di funzione economica e di natura dei beni espropriati, con la conseguenza che l'indennità dell'area non edificabile va liquidata sulla base dei valori agricoli medi, ai sensi della legge n. 865 del 1971.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)