Sez. 1, Sentenza n. 2728 del 10/03/2000 (Rv. 534733 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione parziale di area giardino annessa ad edificio danneggiato dalla realizzazione dell'opera pubblica - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Criteri.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Nell'ipotesi di espropriazione parziale di un'area giardino, annessa ad un edificio, per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità dalla quale siano anche derivati danni all'edificio stesso, l'indennità complessiva spettante al proprietario va determinata in base al combinato disposto degli artt. 40 della legge n. 2359 del 1865 e 5 bis della legge n. 359 del 1992. Facendo, quindi, per un verso ricorso al criterio differenziale del citato art. 40, sicché dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio va detratto il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), quale risultante per effetto non solo dello scorporo dell'area occupata, ma pure dei danni derivati dall'esecuzione dell'opera pubblica; per altro verso, applicando il meccanismo riduttivo dell'art. 5 bis, per la parte in cui la superficie complessiva, scontatamente edificatoria, non lo respinga in ragione della già avvenuta edificazione (ossia, con riguardo all'area giardino circostante il fabbricato).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)