Sez. 2, Sentenza n. 1374 del 12/04/1977 (Rv. 385088 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - OMISSIONE O INCOMPLETEZZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - OMISSIONE O INCOMPLETEZZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
La disposizione dell'art 125, secondo comma, cod proc civ, che consente il rilascio della procura al difensore dell'attore anche dopo la notifica della citazione, purche anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata, non e applicabile agli Atti di impugnazione per i quali e richiesta una procura speciale, fra cui e da annoverare il ricorso per Cassazione, che deve essere sottoscritto a pena d'inammissibilita da un avvocato munito di procura speciale. Pertanto, ai fini dell'ammissibilita di tale ricorso, occorre la certezza del conferimento della procura in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto. In relazione a questa esigenza, l'omessa od incompleta trascrizione della procura nella copia notificata rende inammissibile il ricorso per Cassazione nel caso in cui non sia possibile desumere, da altri elementi contenuti nella copia notificata, che la procura apposta in calce o in margine all'originale sia stata conferita prima o contestualmente alla notificazione. (V 3896/74, mass n 372438).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)