Sez. 2, Sentenza n. 5703 del 04/12/1978 (Rv. 395496 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA - ANTERIORITA DELLA PROCURA RISPETTO ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - NECESSITA - TRASCRIZIONE DELLA PROCURA NELLA COPIA DEL RICORSO NOTIFICATA ALLA CONTROPARTE O OPPOSIZIONE DELLA DATA DI RILASCIO NELL'ORIGINALE DEL RICORSO - SUFFICIENZA - MANCANZA DELLA TRASCRIZIONE E DELL'APPOSIZIONE DELLA DATA PREDETTA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA - ANTERIORITA DELLA PROCURA RISPETTO ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - NECESSITA - TRASCRIZIONE DELLA PROCURA NELLA COPIA DEL RICORSO NOTIFICATA ALLA CONTROPARTE O OPPOSIZIONE DELLA DATA DI RILASCIO NELL'ORIGINALE DEL RICORSO - SUFFICIENZA - MANCANZA DELLA TRASCRIZIONE E DELL'APPOSIZIONE DELLA DATA PREDETTA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Nell'ipotesi di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per Cassazione il precetto di cui all'art 365 cod proc civ risulta soddisfatto qualora resti accertato che il conferimento del mandato sia anteriore alla notificazione del ricorso: a tal fine e sufficiente la trascrizione della procura nella copia del ricorso notificata alla controparte, o, in Mancanza, la apposizione della data di rilascio nell'originale del ricorso, in quanto la certificazione dell'autografia della sottoscrizione, ad opera del difensore, estende la sua efficacia all'intero testo della scrittura. Ne consegue che, qualora manchino sia la trascrizione della procura nella copia notificata, sia l'indicazione della data di rilascio nell'originale del ricorso, e assolutamente impossibile accertare l'anteriorita del rilascio della procura rispetto alla notificazione del ricorso, che deve, percio, essere dichiarato inammissibile. (Conf 3737/77, mass n 387404; (Conf 1374/77, mass n 385088; (Conf 2961/75, mass n 377046).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)