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Sez. 1, Sentenza n. 6154 del 27/06/1994 (Rv. 487215 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Fallimento - Successione alla amministrazione controllata - Pagamento - Revoca - Periodo sospetto - Computo a ritroso - Data di inizio.
Stato
decisa il 1994-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487215-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

Nell'ipotesi di successione della procedura di fallimento a quella di amministrazione controllata, il computo a ritroso del periodo sospetto previsto dall'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, ai fini della revoca di un pagamento, va fatto iniziare dal momento della pronuncia del decreto di ammissione all'amministrazione controllata, in quanto la situazione di temporanea difficoltà denunciata dall'imprenditore con la richiesta di ammissione all'amministrazione controllata equivale ontologicamente allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 legge fallimentare, salvo che per la prospettiva di un'evoluzione favorevole (legata alla concessione di una moratoria da parte della maggioranza dei creditori), la quale però viene meno in caso di mancata realizzazione della finalità della procedura minore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)