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Sez. 1, Sentenza n. 1215 del 17/04/1972 (Rv. 357701 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - COMUNE - AUTORIZZAZIONE ED APPROVAZIONE TUTORIA - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - DOCUMENTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'APPROVAZIONE - TERMINE DI PRODUZIONE.*
Stato
decisa il 1972-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357701-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - COMUNE - AUTORIZZAZIONE ED APPROVAZIONE TUTORIA - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - DOCUMENTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'APPROVAZIONE - TERMINE DI PRODUZIONE.*

L'autorizzazione prevista per le liti del comune dall'art 131 n 5 tu legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n 148 e la prescritta approvazione dell'autorita tutoria, pur non essendo requisiti di validita per la Costituzione dell'ente in giudizio, ne costituiscono tuttavia condizione di efficacia, e pertanto e inammissibile il ricorso per Cassazione del comune, se il documento che le comprova non viene prodotto almeno all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione della causa. (V 2770'69, mass n 342494; 1491'69, mass n 340307).*

Riferimenti normativi: Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)