Sez. 3, Sentenza n. 121 del 07/01/1981 (Rv. 410516 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - - AZIONE DI REGRESSO DI UNO DEI DANNEGGIANTI CONDANNATO ALLA INTEGRALE RISARCIMENTO CONTRO GLI ALTRI DANNEGGIANTI - DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEL DANNEGGIATO ALL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE EX ART 22 DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - - AZIONE DI REGRESSO DI UNO DEI DANNEGGIANTI CONDANNATO ALLA INTEGRALE RISARCIMENTO CONTRO GLI ALTRI DANNEGGIANTI - DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEL DANNEGGIATO ALL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE EX ART 22 DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'art 22 della legge 24 dicembre 1969 n 990, secondo cui l'Azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli puo essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'assicuratore del danneggiante, trova applicazione solo per l'Azione risarcitoria del danneggiato, non anche per la diversa ipotesi in cui uno dei danneggianti, condannato all'integrale risarcimento, agisca in regresso contro gli altri danneggianti, ai sensi dell'art 2055 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)