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Sez. 3, Sentenza n. 9224 del 16/09/1997 (Rv. 508060 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Assicuratore del danneggiante attore in rivalsa nei confronti dell'assicuratore di altro danneggiante, esclusivo o concorrente - Onere della preventiva richiesta di cui all'art. 22 legge 990 del 1969 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508060-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI

L'assicuratore della responsabilità civile del danneggiante, condannato in primo grado all'integrale risarcimento del danno subito dal danneggiato da sinistro stradale per agire in rivalsa nei confronti dell'assicuratore di un altro soggetto ritenuto in secondo grado come responsabile (esclusivo o concorrente) del sinistro, non ha l'obbligo di espletare preventivamente gli adempimenti previsti dall'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)