Sez. U, Sentenza n. 23856 del 21/12/2012 (Rv. 624758 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sospensione dalle funzioni e dallo stipendio - In via provvisoria e cautelare ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Presupposti - Provvedimento relativo - Motivazione - Contenuto ed estensione - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
L'adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, non concretando l'irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull'illecito disciplinare), ma presuppone esclusivamente una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi. (Nella specie - relativa a procedimento disciplinare per fatti riguardanti la gestione del ruolo delle controversie civili, fra cui la distribuzione degli incarichi di consulenza tecnica e la pronuncia di provvedimenti in materia di compensi professionali non previsti dalla legge - il giudice disciplinare non aveva svolto attività istruttoria diretta ed aveva proceduto alla delibazione della condotta tenuta dal magistrato riferendosi ai fatti ed ai documenti risultanti dagli atti del procedimento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)