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Sez. U, Sentenza n. 28046 del 25/11/2008 (Rv. 605589 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sospensione dalle funzioni e dallo stipendio - In via provvisoria e cautelare ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Presupposti - Provvedimento relativo - Motivazione - Contenuto ed estensione.
Stato
decisa il 2008-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605589-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

L'adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, non concretando l'irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull'illecito disciplinare), ma presuppone esclusivamente una valutazione della rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 21, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)