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Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 24/05/2002 (Rv. 554699 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Legittimazione - Coltivatore diretto - Nozione - Esercizio della sola attività di allevamento del bestiame - Sufficienza - Esclusione - Coltivazione del fondo - In concorso o meno con l'allevamento - Indefettibilità.
Stato
decisa il 2002-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554699-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

La qualità di coltivatore diretto legittimante alla prelazione e al riscatto agrari, va intesa in senso restrittivo a norma dell'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e perciò non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente al governo e all'allevamento del bestiame, ma va ravvisata in chi associ tali attività a quella di coltivazione del fondo. Requisito indispensabile è, pertanto, non l'allevamento del bestiame, ma la coltivazione del fondo, che può o meno concorrere con l'allevamento, ma non può mai mancare.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)