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Sez. 3, Sentenza n. 13927 del 27/12/1991 (Rv. 475166 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Esercizio - Soggetti legittimati - Soggetti dediti all'allevamento del bestiame disgiunto dall'attività di coltivazione del fondo - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475166-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere

Per il combinato disposto degli artt. 8 e 31 della Legge n. 590 del 1965 coloro che si dedicano alla attività dell'allevamento del bestiame non rientrano tra i soggetti legittimati, in quanto tali, all'esercizio della prelazione e del riscatto agrario, essendo per ciò necessario che l'allevamento del bestiame sia connesso all'attività di coltivazione del fondo, atteso che gli istituti della prelazione e del riscatto perseguano lo scopo dell'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda agricola diretta coltivatrice, mentre nel caso di allevamento del bestiame disgiunto dall'attività di coltivazione del fondo, questo è usato dall'allevatore esclusivamente in funzione spaziale.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)