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Sez. 1, Sentenza n. 569 del 29/01/1982 (Rv. 418293 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DISCIPLINA EX ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - SENTENZA N. 42 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ - EFFETTI - CONSEGUENZE INVALIDANTI SULLE DECISIONI IN PRECEDENZA RESE DAL TRIBUNALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418293-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DISCIPLINA EX ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - SENTENZA N. 42 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ - EFFETTI - CONSEGUENZE INVALIDANTI SULLE DECISIONI IN PRECEDENZA RESE DAL TRIBUNALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare, nella parte in cui assoggetta a reclamo davanti al tribunale, secondo la disciplina in esso prevista, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di riparto dell'attivo, pur trovando immediata applicazione nei giudizi in corso, in quanto attinente a norme di natura processuale, non spiega conseguenze invalidanti nei confronti di decisioni in precedenza rese dal tribunale, in conformità e nell'ambito del procedimento regolato dalla suddetta norma, qualora non si deduca alcun pregiudizio del diritto di difesa degli interessati, in relazione all'applicazione della norma medesima.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)