Sez. 1, Sentenza n. 4149 del 07/07/1995 Cc. (dep. 31/08/1995) Rv. 202344 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Decreto impositivo del regime penitenziario speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen. - Tribunale di Sorveglianza - Sindacato - Limiti - Sindacato di merito sul provvedimento amministrativo - Inammissibilità - Ragioni.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Il provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia che applica le restrizioni di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, sospendendo le normali regole di trattamento, è un atto amministrativo che, incidendo su diritti soggettivi (v. Corte Cost., sentenze nn. 53/93 e 349/93) può essere sottoposto al controllo del giudice ordinario attraverso la procedura del reclamo davanti al tribunale di sorveglianza in analogia con quanto è previsto dall'art. 14-ter dell'ordinamento suddetto; tale controllo, tuttavia, soggiace ai precisi limiti fissati dagli artt. 4 e 5 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, all. E, in base ai quali il giudice può estendere il suo sindacato sull'atto amministrativo sotto l'aspetto della sua legittimità, ma non anche del merito del provvedimento. Sono, pertanto, sottoposti al controllo giurisdizionale l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge, anche con riferimento alla garanzia dell'inviolabilità della libertà personale sancita dall'art. 13 Cost., pur nei limiti che lo stato di detenzione comporta, ed all'impossibilità che le pene consistano in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27 Cost.), senza però che tale esame possa ricomprendere la scelta delle modalità fatte proprie dall'amministrazione per perseguire i fini propostisi con l'emanazione dell'atto; ne consegue che la pronuncia giurisdizionale può dichiarare l'illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato e disapplicarlo, ma giammai sostituire in tutto od in parte il deliberato dell'amministrazione in riferimento ai mezzi prescelti per il raggiungimento del fine perseguito dall'atto. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato, "in parte qua", l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, dopo aver riconosciuto sussistenti le particolari ragioni di sicurezza pubblica che ne giustificavano l'adozione, aveva parzialmente revocato il decreto ministeriale nella parte in cui dettava alcune prescrizioni limitative, in tema di colloqui e di ricezione di pacchi, perché ritenute conseguenza di un "intento punitivo" verso il detenuto).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)