diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 18228 del 28/11/2003 (Rv. 568522 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Giudice di pace - Cause di valore sino a milletrecento euro - Controversia relativa all'accertamento dell'obbligo del terzo - Incompetenza funzionale - Sussistenza - Omessa rilevazione - Conseguenze - Preclusione della questione sulla competenza - Regola di giudizio - Equità - Esclusione - Conseguenza in tema d'impugnazione.
Stato
decisa il 2003-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568522-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE

Per le controversie di competenza del giudice di pace, la regola di decisione secondo equità per le cause di valore entro i milletrecento euro, prevista dall'art. 7 cod. proc. civ. (come riformato dall'art. 1, D.L. n. 18 del 2003, conv. in legge n. 63 del 2003), vale soltanto per le cause decise in base al criterio del valore, con la conseguenza che, se una causa relativa all'accertamento dell'obbligo del terzo (per la quale sussiste la competenza funzionale del giudice unico del tribunale) è portata alla cognizione del giudice di pace e la questione di competenza è rimasta preclusa ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., la regola decisionale sarà in ogni caso secondo diritto e non secondo equità, anche se riguardante una causa di valore non eccedente milletrecento euro, sicché essendo proponibile solo l'appello, è inammissibile il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Decreto Legge 08/02/2003 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/2003 num. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)