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Sez. 3, Sentenza n. 7293 del 13/05/2003 (Rv. 562946 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Giudice di pace - Cause di valore fino a due milioni di lire - Riferimento alle sole controversie relative a beni mobili - Controversie relative a beni immobili - Omessa rilevazione della competenza del giudice di pace - Conseguenze - Preclusione della questione sulla competenza - Regola di giudizio - Equità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562946-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE

Per le controversie di competenza del giudice di pace, la regola di decisione secondo equità per le cause di valore entro i due milioni attiene esclusivamente alle cause decise da detto giudice secondo valore, e quindi necessariamente alle sole cause attinenti a beni mobili per effetto dell'art. 7 cod. proc. civ., con la conseguenza che, se una causa relativa a beni immobili è portata alla cognizione del giudice di pace e l'incompetenza non viene rilevata, anche d'ufficio, entro la prima udienza di trattazione, mentre la questione sulla competenza rimane preclusa, la regola decisionale sarà in ogni caso secondo diritto e non secondo equità, sicché l'impugnazione proponibile avverso tale decisione sarà solo l'appello e non anche il ricorso per cassazione che, se proposto, dovrà essere dichiarato inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una decisione del giudice di pace resa su domanda di risarcimento danni conseguente alla infissione sul terreno dell'attore di pali di sostegno di una linea telefonica e su domanda riconvenzionale volta ad accertare l'acquisto per usucapione della servitù di conduttura telefonica, ritenuta dalla stessa ricorrente connessa alla domanda principale, trattandosi di sentenza che, dovendo essere decisa secondo diritto, avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)