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Sez. 3, Sentenza n. 19977 del 14/10/2005 (Rv. 585160 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Causa di valore inferiore ad Euro 1.100, 00 - Sentenza pronunciata secondo equità - Regime delle impugnazioni - Ricorso per cassazione - Eccezioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585160-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

La sentenza con cui il giudice di pace abbia deciso sulla domanda, proposta in data anteriore al 10 febbraio 2003, di restituzione di una somma inferiore ad Euro 1.100, 00, indebitamente pagata a titolo di IVA sul corrispettivo di una fornitura di gas metano per uso promiscuo, è impugnabile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 339, terzo comma cod. proc. civ., trattandosi di controversia che il giudice di pace è chiamato a decidere secondo equità, a norma dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., e non ponendosi, in ragione della data di proposizione della domanda, la questione relativa alla necessità di fare applicazione di norme di diritto per risolvere una controversia riguardante un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., come previsto dal nuovo testo dell'art. 113, secondo comma, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 6 febbraio 2003, n. 18, conv. in legge 7 aprile 2003, n. 63.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legge 06/02/2003 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/2003 num. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)