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Sez. 3, Sentenza n. 3800 del 04/06/1988 (Rv. 459037 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO DEL RELATIVO DIRITTO AD OPERA DI UN RAPPRESENTANTE SENZA POTERI DAL COLTIVATORE - RATIFICA - IRRETROATTIVITÀ - CONSEGUENZE - SOPRAVVENIENZA DOPO IL DECORSO DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL RISCATTO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1988-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459037-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO DEL RELATIVO DIRITTO AD OPERA DI UN RAPPRESENTANTE SENZA POTERI DAL COLTIVATORE - RATIFICA - IRRETROATTIVITÀ - CONSEGUENZE - SOPRAVVENIENZA DOPO IL DECORSO DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL RISCATTO - INEFFICACIA.*

Poiché, ai sensi del secondo comma dell'art. 1399 cod. civ., lo effetto retroattivo della ratifica conferita dall'interessato al rappresentante senza poteri non pregiudica i diritti dei terzi acquisiti prima della ratifica, in caso di riscatto del fondo, esercitato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, dal rappresentante senza poteri del coltivatore (nella specie: dal difensore in giudizio), la ratifica del coltivatore non potrà retroagire, e quindi la dichiarazione di riscatto non acquisterà efficacia, qualora, essendo la ratifica intervenuta dopo il decorso del termine per l'Esercizio del riscatto, si sia verificata la decadenza dal relativo diritto, poiché con l'Estinzione di questo sorge nell'acquirente del fondo il diritto di impedire la realizzazione del retratto, diritto che non può essere pregiudicato dalla retroattività della ratifica. (V 1250/85, mass n 439354; (Conf 4934/78, mass n 394655).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)