Sez. L, Sentenza n. 1250 del 13/02/1985 (Rv. 439354 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DICHIARAZIONE PROVENIENTE DA UN ORGANO DELLA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO SFORNITO DI RAPPRESENTANZA - RATIFICA DA PARTE DI UN ORGANO RAPPRESENTATIVO - AMMISSIBILITÀ - CONFIGURABILITÀ DEL LAVORATORE COME TERZO EX ART. 1399, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ESCLUSIONE - SCADENZA DEL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA - RETROATTIVITÀ DELLA RATIFICA - OPERATIVITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DICHIARAZIONE PROVENIENTE DA UN ORGANO DELLA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO SFORNITO DI RAPPRESENTANZA - RATIFICA DA PARTE DI UN ORGANO RAPPRESENTATIVO - AMMISSIBILITÀ - CONFIGURABILITÀ DEL LAVORATORE COME TERZO EX ART. 1399, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ESCLUSIONE - SCADENZA DEL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA - RETROATTIVITÀ DELLA RATIFICA - OPERATIVITÀ.*
La disciplina dettata dall'art. 1399 cod. civ. - che prevede la possibilità di ratifica, con effetto retroattivo ma con salvezza dei diritti di terzi, del contratto concluso dal soggetto privo di potere di rappresentanza - è applicabile anche ai negozi unilaterali, come il licenziamento, in virtù dell'art. 1324 cod. civ., che, facendo salve diverse Disposizioni di legge, estende a tali Atti le norme, in quanto compatibili, regolanti i contratti. Pertanto, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato con patto di prova, la dichiarazione di recesso proveniente da un organo della società datrice di lavoro sfornito del potere di rappresentanza della medesima può essere ratificata da parte dello organo rappresentativo della società, senza che il lavoratore possa essere compreso fra i terzi di cui il secondo comma dell'art. 1399 citato fa salvi i diritti e senza che la retroattività della ratifica incontri limite nella scadenza del termine del periodo di prova. (V 501/84, mass n 432734; (V 5308/80, mass n 409171; (V 4934/78, mass n 394655; (V 1499/75, mass n 375087; (V 1146/70, mass n 346729; (V 1020/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)