Sez. 3, Sentenza n. 4934 del 28/10/1978 (Rv. 394655 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO DEL RELATIVO DIRITTO AD OPERA DI UN RAPPRESENTANTE SENZA POTERI DAL COLTIVATORE - RATIFICA - IRRETROATTIVITA - CONSEGUENZE - SOPRAVVENIENZA DOPO IL DECORSO DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL RISCATTO - INEFFICACIA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO DEL RELATIVO DIRITTO AD OPERA DI UN RAPPRESENTANTE SENZA POTERI DAL COLTIVATORE - RATIFICA - IRRETROATTIVITA - CONSEGUENZE - SOPRAVVENIENZA DOPO IL DECORSO DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL RISCATTO - INEFFICACIA.*
Poiche, ai sensi del secondo comma dell'art 1399 cod civ, l'effetto retroattivo della ratifica conferita dall'interessato al rappresentante senza poteri non pregiudica i diritti dei terzi acquisiti prima della ratifica, in caso di riscatto del fondo, esercitato, ai sensi dell'art 8 della legge n 590 del 1965, dal rappresentante senza poteri del coltivatore (nella specie: dal difensore in giudizio), la ratifica del coltivatore non potra retroagire, e quindi la dichiarazione di riscatto non acquistera efficacia, qualora, essendo la ratifica intervenuta dopo il decorso del termine per l'Esercizio del riscatto, si sia verificata la decadenza dal relativo diritto, poiche con l'Estinzione di questo sorge nell'acquirente del fondo il diritto di impedire la realizzazione del retratto, diritto che non puo essere pregiudicato dalla retroattivita della ratifica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)