Sez. 2, Sentenza n. 37218 del 07/06/2006 Cc. (dep. 09/11/2006) Rv. 235107 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Resti - Abusiva attività finanziaria - Prestazione di servizi di pagamento - Nozione - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Ai fini della configurazione del reato di abusiva attività finanziaria, di cui all'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che richiama le attività di cui al precedente art. 106, comma primo, ricorre l'ipotesi dei "servizi di pagamento" - la cui prestazione è riservata agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano cambi - tutte le volte che l'agente non si limiti a una mera attività di trasporto e consegna di danaro da debitore a creditore, ma realizzi un'attività ulteriore. (Fattispecie relativa ad attività di raccolta organizzata del danaro, in vari centri operativi in città italiane ed europee, mediante un servizio offerto al pubblico per il suo trasferimento all'estero, attività vietata alle persone fisiche, indipendentemente dal mezzo virtuale o reale utilizzato per il trasferimento della valuta).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)