Sez. 5, Sentenza n. 2404 del 16/09/2009 Cc. (dep. 19/01/2010) Rv. 245832 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Attività svolta nei confronti del pubblico - Necessità - Fattispecie: mutuo di denaro erogato ad un solo soggetto.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993) è necessario che l'attività di erogazione di prestiti e finanziamenti sia svolta nei confronti del pubblico, da intendersi, in senso non quantitativo, ma qualitativo come rivolta ad un numero non determinato di soggetti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l'ordinanza con cui il Tribunale della libertà ha ritenuto configurabile il reato in questione, disponendo l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di un indagato che aveva effettuato un mutuo di danaro unicamente ad un soggetto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)